Riders: il Tribunale Firenze dichiara la condotta antisindacale di Deliveroo, la disapplicazione del CCNL e l'inefficacia del recesso con i riders non firmatari.

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06 dicembre 2021

Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso per condotta antisindacale promosso da Nidil-Filcams-Filt Cgil e ha ordinato a Deliveroo di cessare l’applicazione del contratto nazionale Assodelivery-Ugl riders nel territorio del comune.

Un risultato importante per i diritti dei ryder italiani che sanno ora di avere una prospettiva rafforzata nella lotta per il riconoscimento pieno dei loro diritti.

Il giudice ha infatti dichiarato l’inefficacia dei recessi unilaterali ante tempus dai contratti firmati con i singoli riders a seguito della mancata adesione degli stessi al contratto UGL. Una posizione condivisibile e che arresta ulteriormente la corsa dell'Ugl ad agire in via autonoma dagli altri sindacati ma in accordo con le categorie datoriali. Una contraddizione per un sindacato ma forse non per la Ugl che ha dimostrato di avere a cuore non i diritti dei lavoratori ma come obiettivo solo quello di accontentare i datori di lavoro.

Il Tribunale di Firenze ha infatti riconosciuto che l’espressione “datore di lavoro” utilizzata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori necessita di essere interpretata alla luce delle modifiche legislative, quali l’art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2015. In applicazione del suddetto articolo, nelle collaborazioni etero organizzate, il committente deve rispettare tutti gli obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti dei lavoratori subordinati e delle associazioni sindacali che li rappresentano con conseguente applicazione anche dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Dall’applicazione estensiva delle norme del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni etero organizzate dal committente deriva che, nel caso di recesso unilaterale di quest’ultimo dal rapporto di collaborazione con un numero pari o superiore a cinque rider, debba trovare applicazione la procedura prevista dalla l. 223/1991, compresa, quindi, la comunicazione preventiva per iscritto (in mancanza di RSA o RSU) alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. È questa la sintesi della sentenza del Tribunale di Firenze - sezione Lavoro , sentenza n. 781 del 24 novembre 2021.
Un passo in avanti in favore dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

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